Prevenzione Incendi – Normative e Modulistica

gazzetta ufficiale  470 2NOTA BENE LE INFORMAZIONI RIPORTATE POTREBBERO NON ESSERE AGGIORNATE O INCOMPLETE PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIVOLGERSI  A: http://www.vigilfuoco.it

Il 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l’avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un’impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.

In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B

Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:

nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di ‘regola tecnica’ di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;

nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria ‘superiore’;

nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità,   indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’.

In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l’attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l’eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando ProvincialeVV.F. competente per territorio. (Fonte dell’articolo Sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per informazioni complete collegarsi a: http://www.vigilfuoco.it)

Normative di Prevenzione Incendi

Le normative di prevenzione incendi vengono classificate in: “Orizzontali” e “Verticali”. Questa classificazione, non ufficiale  ma tipicamente usata tra gli addetti ai lavori, distingue in modo chiaro le une dalle altre.

Le normative Orizzontali sono indicazioni generali che vengono applicate alla progettazione di tutte le attività soggette. Determinano i principi basilari da rispettare per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di queste, come: vie di esodo, uscite di emergenza, determinazione della resistenza al fuoco delle strutture, etc.

Le normative Verticali sono invece specifiche e riguardano attività che per le loro caratteristiche di complessità, singolarità o pericolosità necessitano di uno studio dedicato, come ad esempio: ospedali, autorimesse, centrali termiche, alberghi, scuole, etc.

Normative Orizzontali

  • DM 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi
  • DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
  • DM 31-03-2003 Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
  • DM 21 giugno 2004 Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura
  • DM 3 novembre 2004 Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. (Gazzetta Ufficiale Serie Gen.- n. 271 del 18 novembre 2004)
  • DM 10-03-05 mod. DM 25-10-07 Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e’ prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio.
  • DM 15 marzo 2005 – Coordinato con DM 16 Febbraio 2009 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
  • DM 9 marzo 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • DM 16 f ebbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
  • DM 22 gennaio 2008 n.37 riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze
  • DLgs 9 aprile 2008 n.81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Normative Verticali e Testi Coordinati

  • Impianti termici a combustibile gassoso
    • DM 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
  • Autorimesse e simili:
    • DM 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili.
  • Attività commerciali
    • DM 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m²
  • Edifici adibiti ad Uffici
    • DM 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
  • Locali Intrattenimento e Pubblico Spettacolo:
    • DM 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
    • DM 19 agosto 1996  con chiarimenti
  • Edifici di interesse storico artistico
    • DM 20 maggio 1992 n 569 Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale.
    • DPR 30 giugno 1995 n 418 Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi.
  • Impianti di sollevamento ascensori, montacarichi.
    • DM 15 settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Progetti per le attività soggette ai fini della Prevenzione Incendi.

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’allegato n.1 DPR 151/11 e consente di accertare la loro rispondenza alle normative vigenti o, in mancanza di queste, la rispondenza ai criteri generali di prevenzione incendi.

In particolare comprende:
– relazione tecnica;
– elaborati grafici.
DM 7-08-2012 Allegato 1 in vigore dal 27/11/2012 viene abrogato il DM 04/05/1998

Quelle attività comprese nell’elenco delle attività soggette (Allegato n.1 DPR 151/11) in possesso di specifica normativa di riferimento (normative verticali) potranno limitarsi a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi (Allegato n.1 lettera B del DM 07/08/2012)

Le altre attività comprese nell’elenco delle attività soggette (Allegato n.1 DPR 151/11) che non posseggono specifica regola tecnica di riferimento (normative orizzontali) dovranno rispettare l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi connessi, indicando puntualmente i provvedimenti e le misure di prevenzione e protezione antincendio (Allegato n.1 lettera A del DM 07/08/2012)

MODULISTICA PREVENZIONE INCENDI

  • Valutazione dei progetti:
    • PIN 1-2012 Valutazione Progetto:
      Istanza di valutazione del progetto
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
    • PIN 2-2012 S.C.I.A.:
      Segnalazione Certificata di Inizio Attività
    • PIN 2.1-2012 Asseverazione:
      Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
    • PIN 2.2-2012 – Cert. REI:
      Certificazione di resistenza al fuoco
    • PIN 2.3-2012 – Dich. Prod.
      Dichiarazione inerente i prodotti
    • PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.
      Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto
    • PIN 2.5-2012 – Cert. Imp.:
      Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto
    • PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio:
      Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
    • PIN 2 gpl– 2012 S.C.I.A.:
      Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
    • PIN 2.1-gpl-2012 Attestazione:
      Attestazione per depositi di gpl
    • PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione:
      Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
    • Dichiarazione di rispondenza:
      (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 – M.S.E.)
  • Rinnovo periodico di conformità antincendio:
    • PIN 3-2012 Rinnovo periodico:
      Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
    • PIN 3.1-2012 Asseverazione per rinnovo: 
      Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità
    • PIN 3-gpl-2012 Attestazione di rinnovo periodico gpl:
      Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl
    • PIN 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo: 
      Dichiarazione per depositi di gpl
  • Deroga:
    • PIN 4-2012 Deroga:
      Istanza di deroga
  • Nulla Osta di Fattibilità:
    • PIN 5-2012 Richiesta N.O.F.:
      Istanza di nulla osta di fattibilità
  • Verifiche in corso d’opera:
    • PIN 6-2012 Richiesta Verifica in corso d’opera:
      Istanza di verifiche in corso d’opera
  • Voltura:
    • PIN 7-2012 Voltura:

LINK IMPORTANTI

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Fonte Sito: del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per informazioni complete collegarsi a: http://www.vigilfuoco.it)