
Che cos’è la prevenzione incendi. Lo dice la parola stessa, è una disciplina che studia metodologie e soluzioni tendenti a prevenire l’insorgere di incendi ed a limitarne le conseguenze.
Viene infatti definita dal DPR 577/82
Art. 1
Obiettivi e competenze
La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.
Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Art. 2
Definizione
Per ”prevenzione incendi“ si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l’insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.
E’ una disciplina molto complessa che parte dallo studio della costruzione degli immobili e dei fabbricati in genere per determinare caratteristiche costruttive con sistemi di protezione passiva che garantiscano resistenza strutturale all’azione del fuoco, limitazione della propagazione delle fiamme, agevolazione dell’esodo (fuga) delle persone in modo ordinato e privo di ulteriori rischi;
Prosegue con lo studio degli impianti tecnologici di servizio (impianti elettrici in genere ed impianti di climatizzazione) definendoli ed adattandoli nei vari contesti strutturali e di esercizio, per renderli compatibili e non ulteriore fonte di rischio;
Studia sistemi di protezione attiva quali impianti tecnologici di sicurezza dedicati alla prevenzione (impianti elettrici ed elettronici di rilevazione e rivelazione fumi, gas. incendi) ed alla lotta degli incendi (impianti di estinzione manuali ed automatici ad acqua e/o altri elementi estinguenti);
Studia inoltre le singole attività in cui vengono impiegate o sono semplicemente coinvolte persone (vite umane) in modo da adeguare i fabbricati alla destinazione d’uso specifica, “potete facilmente immaginare che una discoteca, richiederà soluzioni ed accorgimenti differenti da quelli di un’albergo o di una fabbrica.
Così recita infatti il DPR 577/82
Art. 3
Principi di base e misure tecniche fondamentali
Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell’interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.
Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:
1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell’insorgere dell’incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti d’ignizione, sul materiale combustibile e sull’agente ossidante;
2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell’incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d’esodo d’emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili;
3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall’art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469.
Prevenzione icendi nella pratica
Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e quindi soggette al rispetto delle normative di Prevenzione Incendi sono tutte presenti in un’apposito elenco, Allegato n.1 DPR 151/11.
Le normative di prevenzione incendi vengono classificate in: “Orizzontali” e “Verticali”. Questa classificazione, non ufficiale ma tipicamente usata tra gli addetti ai lavori, distingue in modo chiaro le une dalle altre.
Le normative Orizzontali sono indicazioni generali che vengono applicate alla progettazione di tutte le attività soggette. Determinano i principi basilari da rispettare per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di queste, come: vie di esodo, uscite di emergenza, determinazione della resistenza al fuoco delle strutture, etc.
Le normative Verticali sono invece specifiche e riguardano attività che per le loro caratteristiche di complessità, singolarità o pericolosità necessitano di uno studio dedicato, Per esempio:
- Le Centrali Termiche (att. 74) per il riscaldamento degli ambienti funzionanti a gas con Potenza superiore a 116kW (100.000 Kcal/h) sono disciplinate dal D.M. 12.04.1996.
- Le autorimesse (att. 75) con superficie superiore a 300m² sono disciplinate dal Decreto 1° febbraio 1986
- Alberghi (att. 66) con oltre 25 posti letto D.M. 6 Ottobre 2003.
Questi decreti ne determinano le caratteristiche di progettazione finalizzate ai principi dell’art.3
Progetti per le attività soggette ai fini della Prevenzione Incendi.
La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato 1 del DPR n.151/11 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.
In particolare comprende:
– relazione tecnica;
– elaborati grafici.
DM 7/08/2012 Allegato 1 in vigore dal 27/11/2012 viene abrogato il DM 04/05/1998
Quelle attività comprese nell’elenco delle attività soggette (Allegato n.1 DPR 151/11) in possesso di specifica normativa di riferimento (normative verticali) potranno limitarsi a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi (Allegato n.1 lettera B del DM 07/08/2012)
Le altre attività comprese nell’elenco delle attività soggette (Allegato n.1 DPR 151711) che non posseggono specifica regola tecnica di riferimento (normative orizzontali) dovranno rispettare l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi connessi, indicando puntualmente i provvedimenti e le misure di prevenzione e protezione antincendio (Allegato n.1 lettera A del DM 07/08/2012)