Risparmio energetico – Normative di riferimento

gazzetta ufficiale  470 2In Italia sono presenti da almeno 20 anni leggi sul risparmio energetico degli edifici. In particolare la legge a cui ancora oggi si fa riferimento (dopo una serie di modifiche e decreti attuativi), è la Legge 10/91, che ha lo scopo di definire un piano energetico nazionale sul risparmio energetico e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili.

I decreti che si sono succeduti negli anni hanno fissato via via obblighi e limiti sempre più restrittivi relativamente alla costruzione di nuovi edifici, alla ristrutturazione degli edifici esistenti e degli impianti in essi installati. Attualmente la legge di riferimento nazionale è il Dlgs 192/05, modificato e integrato da Dlgs 311/06 e DPR 59/09. A livello regionale (Emilia Romagna) vale invece la DAL 156/08. Tali leggi si adattano via via a quelle che sono le direttive europee in materia di risparmio energetico e di Certificazione Energetica degli edifici.

Regolamento regione Emilia Romagna

  • Aggiornata la disciplina in materia di requisiti minimi

    Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 sono stati pubblicati i decreti ministeriali relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici ed alla certificazione energetica. Con questi provvedimenti anche in Italia trova piena attuazione la Direttiva 2010/31/UE, così come previsto dal Decreto Legislativo 192/2005, modificato ed integrato con la Legge 90/2013.

    In base alla cosiddetta “clausola di cedevolezza” le disposizioni nazionali si applicano tuttavia solo a quelle regioni che non provvedono autonomamente al recepimento e attuazione della Direttiva. Si ricorda a proposito che, attraverso la profonda revisione della Legge Regionale n. 26/2004 operata con la Legge Regionale n. 7/2014 “Comunitaria 2014”, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto al riallineamento della normativa regionale alla Direttiva 2010/31/UE: l’art. 25 della “nuova” Legge regionale n. 26/2004 prevede che la Regione adotti un Atto di coordinamento tecnico mediante il quale disciplinare i requisiti minimi di prestazione energetica che devono essere rispettati in caso di intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione importante e di riqualificazione energetica.

    Sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 184 del 24 luglio è stata pubblicata la Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio “Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”.

    L’obbligo di rispetto dei nuovi requisiti di prestazione energetica decorre dal 1° ottobre 2015, evitando così l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali: i progettisti della Regione si troveranno quindi a operare avendo a disposizione un quadro normativo completo, organico e sistematico di requisiti da rispettare per il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione alle diverse tipologie di intervento.

    Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi requisiti continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti di cui alla Delibera dell?assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., ed in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 15. Tali disposizioni continueranno ad applicarsi anche alle varianti in corso d’opera e alle variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del nuovo Atto;

    Con l’emanazione di questo provvedimento si compie un passo importante verso l’incremento degli edifici ad energia quasi zero: infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 – e quindi in anticipo di due anni rispetto alla scadenza nazionale – i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2017.

    In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l’utilizzo dell’edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche.

    Analogamente a quanto previsto dalla attuale normativa regionale, il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria totale, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.

    In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.

    Importanti novità anche per quanto riguarda gli interventi minori sugli edifici esistenti, inquadrati in genere come manutenzione ordinaria: anche in questi casi, la nuova normativa prevede l’obbligatorio rispetto di requisiti minimi, riferiti però solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall’intervento. È inoltre prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.

    Sono definite infine le metodologie di calcolo e previsti schemi diversificati per la relazione tecnica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.

    fonte: energia.regione.emilia-romagna.it

Leggi Nazionali

  • Legge 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di  energia
  • M 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (09A07900)(GU n. 158 del 10-7-2009 )
  • DPR 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068) (GU n. 132 del 10-6-2009 )
  • D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (GU n.154 del 3-7-2008)
  • D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20 Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE
  • Deliberazione 27 aprile 2006, n. 87/06 Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per gli impianti di utenza nuova
  • D.Lgs. 29 dicembre 2006, n° 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26)
  • TESTO AGGIORNATO DEL D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: ” Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.”, corredato delle relative note.
  • Deliberazione 18 marzo 2004 Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (deliberazione n. 40/04)
  • Testo coordinato della delibera 40/04 dell’AEEG con le integrazioni e modifiche apportate dalle delibere 129/04 – 43/05 – 192/05 – 47/06 – 87/06,  Di seguito elenco delibere contenute nel documento.
    • Deliberazione 18 marzo 2004 n.40 (G.U. n. 83 del 8.4.2004) Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impainti di utenza gas.
    • Deliberazione 22 luglio 2004 n. 129 (G.U. n. del 27.8.2004 – Suppl.Ord. n. 148) Integrazioni e modifiche della deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04 in materia di adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impainti di utenza a gas.
    • Deliberazione 15 marzo 2005 n.43 Prolungamento del periodo di applicazione delle norme transitorie per impianti utenza a gas nuovi previste dall’articolo 18 della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.
    • Deliberazione 20 settembre 2005 n.192 (G.U. n. 234 del 7.10.2005) Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla Deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.
    • Deliberazione 1 marzo 2006 n. 47 (G.U. n. 70 del 24.3.2006) Prolungamento dei periodi concessi per l’invio della documentazione da sottoporre ad accertamento previsti dalle norme transitorie per impianti di utenza nuovi di cui all’articolo 18 della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.
    • Deliberazione 27 aprile 2006 n. 87 (G.U. n. 119 del 24.5.2006) Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per gli impianti di utenza nuovi.
    • Deliberazione 14 luglio 2006 n. 147 (G.U. n. 187 del 12.8.2006) Attuazione del regolamento delle attività di accertamento dlla sicurezza degli impainti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale; modifiche, integrazioni e rettifica di errori materiali.
  • Raccomandazioni CTI – R 03/3 Raccomandazioni CTI elaborate dal SC1 “Trasmissione del calore e fluidodinamica” e dal SC6 ” Riscaldamento e ventilazione”
  • DPR 6 giugno 2001 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”
  • Testo della legge 9 gennaio 1991 n.10 Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia